Art. 15.

      1. Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, ferma restando la loro garanzia secondo modalità stabilite dal regolamento:

          a) gli oggetti di peso inferiore a un grammo;

          b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;

          c) gli oggetti in metalli preziosi di antiquariato;

          d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;

          e) gli strumenti e gli apparecchi scientifici;

          f) le monete;

          g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca dello Stato, che, in luogo dei marchi di cui all'articolo 1, sono contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima;

          h) gli oggetti usati in possesso delle imprese commerciali;

          i) i residui di lavorazione;

          l) le leghe saldanti a base di argento, platino o palladio.

      2. La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto stesso riportata nel registro delle operazioni previsto dall'articolo 128 del testo unico delle

 

Pag. 16

leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
      3. L'autenticità degli oggetti in metalli preziosi di antiquariato di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti presso le camere di commercio.